Patrocinio a spese dello Stato

In base al D.P.R. 115/02, il gratuito patrocinio, anche noto come patrocinio a spese dello Stato, è assicurato in sede civile, amministrativa, contabile, tributaria e di volontaria giurisdizione (quindi anche, ad esempio, per procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto), purché non si tratti di questioni manifestamente infondate.

È, altresì, assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta negli artt. 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio.

In sostanza, tale istituto prevede che i costi dell’avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinate condizioni reddituali, siano sostenuti integralmente dallo Stato. La scelta del legale al quale affidarsi deve tuttavia ricadere tra coloro che sono iscritti in uno specifico elenco.

Ex artt. 74 e 119 del D.p.r. n. 115/2002, sono ammessi a richiedere il beneficio del gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi;
  • gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Oltre che per motivi economici, il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto anche in relazione a particolari ipotesi, ad esempio a favore delle persone offese nei reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale e reati a danno di minori.

L’ammissione è valida, ex art. 75 del D.p.r. n. 115/2002, in ogni grado e fase del processo (anche in Cassazione, purché il legale sia abilitato al patrocinio) e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.

L’istituto è ammissibile solo per l’attività giudiziale (e non per quella stragiudiziale), ritenendo ivi comprese sia le azioni strettamente processuali che quelle prestate dal legale, in esecuzione del mandato conferito, al di fuori del giudizio purché direttamente collegate allo stesso.

Attraverso l’istituto del gratuito Patrocinio, lo Stato assicura la copertura delle spese e degli onorari dell’avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, mentre rimangono a carico di quest’ultimo le spese da pagare alla controparte in caso di soccombenza.

È anche questo il motivo per cui, in sede di presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il richiedente deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici e reddituali, anche tutte le ragioni di diritto e di fatto relative al giudizio da sostenere.

In questo modo, infatti, il Consiglio dell’Ordine competente può valutare la fondatezza delle sue pretese e quindi decidere se riconoscere l’ammissione al beneficio.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va presentata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il giudice competente a conoscere della causa.

Nel caso dell’Ordine degli Avvocati di Fermo la domanda deve essere inoltrata per via telematica, dal difensore dell’interessato.

Il Consiglio accoglie o rigetta la domanda nel termine di 10 giorni e ne comunica l’esito all’interessato. In caso di diniego, quest’ultimo può riproporre l’istanza direttamente al giudice competente, che provvede con decreto.

Tra i requisiti da indicare obbligatoriamente nella richiesta di ammissione è importante ricordare quello relativo all’impegno, assunto dall’interessato, a comunicare eventuali variazioni del reddito che possano far decadere il richiedente dal beneficio.

In proposito il D.P.R. 115/02 dispone che vengano effettuati regolarmente controlli da parte della Guardia di Finanza sui soggetti ammessi al gratuito patrocinio, anche attraverso indagini presso istituti bancari e finanziarie.

In caso di dichiarazioni false o di omissioni, e anche in caso di mancata comunicazione delle variazioni del reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio, il dichiarante può essere punito con la reclusione e una multa fino a oltre 1.500,00 euro.

Il limite di reddito per il gratuito è stabilito dal D.P.R. 115/02 e il relativo importo viene aggiornato ogni due anni con decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, in base alla variazione, dell’indice dei prezzi al consumo, accertata dall’ISTAT.

Attualmente, il limite di reddito per accedere al beneficio del gratuito patrocinio è fissato in euro 11.493,82 come da Decreto Min. Giustizia del 18.01.2018.

Ai fini del computo, il reddito considerato è quello imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef. Se l’interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare.

L’art. 76 del testo unico prevede che si tenga conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è conflitto di interessi con gli altri

Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 T.U., il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Nel dettaglio, rientrano in generale nel nucleo familiare di un soggetto:

  • il coniuge, a prescindere dal fatto che questi risulti o meno nello stato di famiglia
  • i figli minori conviventi, anche se sono a carico, ai fini Irpef, di altre persone
  • i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo
  • i figli maggiorenni a carico ai fini Irpef
  • i soggetti che fanno parte dello stato di famiglia anagrafico
  • i soggetti a carico Irpef, a prescindere dalla loro presenza nello stato di famiglia
  • i soggetti che ricevono assegni alimentari dalla persona di cui sono a carico, che non risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
  • i figli minori conviventi con le persone a carico Irpef che non risultano dallo stato di famiglia, purché non affidati a terzi
  • i figli minori del coniuge che non risiede con le persone che fanno parte dello stato di famiglia, i maggiorenni a carico Irpef e i minorenni affidatigli dal giudice.

Il coniuge rientra sempre nel nucleo familiare, anche se non risulta nello stesso stato di famiglia o abita in luogo diverso. Marito e moglie appartengono a due nuclei familiari diversi solo nelle seguenti ipotesi:

  • separazione legale
  • divorzio
  • nullità del matrimonio
  • decadenza della potestà genitoriale
  • allontanamento dalla residenza familiare
  • provvedimenti temporanei e urgenti del giudice che consentono la diversa residenza.

Organismo di Mediazione

La mediazione civile e commerciale è l’attività svolta da un terzo imparziale detto Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere o prevenire una controversia.

L’obiettivo principale di questo istituto è la riduzione dell’ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (oggi non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA

Esperire il tentativo di mediazione è obbligatorio in controversie relative a specifiche materie previste dalla legge (D.lgs 28/2010), restando facoltativa per tutte le altre materie non espressamente soggette a mediazione obbligatoria.

La mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
  • divisione e successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione e comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da
  • responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • condominio

In tutti questi casi il tentativo di risolvere la controversia con la procedura di mediazione è obbligatorio in quanto è condizione di procedibilità per la causa che verrà instaurata successivamente dinanzi al Giudice competente.

Nei casi di mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato.

In tutti gli altri casi, al di fuori delle materie di cui sopra, la mediazione non è obbligatoria ma le parti hanno comunque la possibilità di instaurare un tentativo di risoluzione della controversia con la procedura di mediazione facoltativa.

ASSISTENZA LEGALE

Per avviare o aderire a una mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato, così come per avviare o aderire a una mediazione facoltativa.

CHI E’ IL MEDIATORE?

Il mediatore è un professionista che deve rispettare i requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che gestisce la procedura di mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di giudicare o assumere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al giudice.

Al termine dell’incontro di mediazione viene redatto un  verbale di conciliazione che riporta l’eventuale accordo che hanno trovato le parti con l’ausilio del Mediatore.

Procedura di mediazione

COSA AVVIENE DURANTE LA MEDIAZIONE 

Il procedimento di mediazione (sia obbligatoria che facoltativa) si articola in più fasi:

  1. deposito della domanda di mediazione (individuale o congiunta) presso un organismo di mediazione
  2. designazione del Mediatore da parte del responsabile dell’organismo e fissazione del primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda
  3. comunicazione alla parti della data del primo incontro e il nome del Mediatore designato
  4. durante il primo incontro (e gli eventuali successivi incontri fissati) il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia
  5. l’accordo può essere raggiunto spontaneamente dalle parti o su proposta del Mediatore: nella sua veste, infatti, il mediatore ha la facoltà di formulare e presentare alle parti una proposta conciliativa scritta ed è tenuto a formulare la proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, ma solo qualora disponga degli elementi necessari (art. 6, c. 2 Regolamento dell’Organismo). Le parti sono ovviamente libere di accettare (entro 7 giorni) o meno la proposta.
  6. il procedimento può concludersi:
    • negativamente, quindi senza il raggiungimento di una accordo; in questo caso il Mediatore redige verbale di accordo negativo. Nel caso di mediazione obbligatoria il tentativo di mediazione varrà in ogni caso come adempimento della condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziale.
    • positivamente mediante il raggiungimento dell’accordo; in questo caso il Mediatore redige processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti.

Per attivare la mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) è prevista una procedura di avvio semplice, rapida e informale.


LA PROCEDURA DI AVVIO

Deposito telematico presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione Forense, a cura della parte interessata, della domanda di mediazione, debitamente compilata. Nello specifico L’Organismo di Conciliazione Forense di Fermo dell’Ordine degli Avvocati di Fermo ha attivato una nuova procedura che offre un ulteriore servizio ai colleghi ed ai cittadini, mediante il gestionale Concilio, permettendo di compilare e presentare in via telematica un’istanza di mediazione e/o aderire ad un invito alla mediazione.

Tale nuova procedura è articolata nella maniera seguente:

Il difensore della parte si deve registrare al portale Concilio per poter depositare l’istanza di avvio del procedimento di mediazione o aderire ad un invito ricevuto.

La registrazione permetterà al difensore di disporre di un’area permanente mediante la quale avviare procedure di mediazione, aderire ad inviti e vigilare sullo stato del suo procedimento.

Effettuata la registrazione il difensore potrà procedere alla compilazione telematica dell’istanza di avvio o di adesione. Dovrà quindi stamparla e farla sottoscrivere dalla parte assistita e quindi completarla con la sua sottoscrizione ed allegarla sul canale telematico Concilio.

Dovrà, altresì, allegare la documentazione necessaria che in appresso si elenca e tutti i documenti che ritiene opportuni a sostegno della sua domanda.

Documenti obbligatori:

  1. Carta di identità e Codice Fiscale della parte e del difensore;
  2. Delega al difensore
  3. Copia della ricevuta attestante il pagamento delle spese di avvio/segreteria che sono pari ad € 48,80 iva inclusa. L’importo è da versare a mezzo bonifico bancario intestato a Organismo di Conciliazione Forense di Fermo – Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. Fermo Sede IBAN: IT 68 N 06150 69450 CC0010058278.
  4. Per le persone giuridiche, non P.A., dovrà essere anche allegata la visura camerale aggiornata;
  5. Nel caso in cui la parte sia ammessa al gratuito patrocinio, il difensore dovrà allegare delibera del Coa Fermo di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Il link per accedere alla piattaforma telematica Concilio è il seguente:

https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/omoafermo

 

COME SI ADERISCE ALLA MEDIAZIONE

e l’altra parte accetta di partecipare al tentativo di conciliazione, dovrà far pervenire alla Segreteria dell’Organismo la dichiarazione di adesione, entro 8 giorni dalla data fissata per l’incontro, sempre utilizzato la nuova procedura telematica. Il modulo di adesione deve essere accompagnato dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio della procedura (Euro 40,00 IVA esclusa).

Le ulteriori spese di mediazione verranno definite in base al valore della controversia trattata in mediazione secondo le indicazioni contenute nel Tariffario dell’Organismo, e dovranno essere corrisposte al momento dell’adesione alla mediazione.

 

PROCEDURA DI AVVIO PER LA MEDIAZIONE CONGIUNTA 

Nel caso in cui le parti fossero già d’accordo ad attivare la procedura di mediazione, possono rivolgersi insieme direttamente alla Segreteria dell’Organismo, sempre utilizzando la piattaforma telematica Concilio, depositando domanda di mediazione congiunta.

 

COSA FA LA SEGRETERIA QUANDO RICEVE LE DOMANDE DI MEDIAZIONE?

La Segreteria dell’Organismo di Conciliazione, quando riceve una domanda di mediazione, sia individuale sia congiunta, provvede a comunicare alle parti ogni informazione considerata utile relativamente allo stato della procedura quale, ad esempio, l’accettazione o il rifiuto dell’altra parte alla mediazione e la data fissata per l’incontro.  

 

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

Si ricorda che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma del c.p.c., e condannare la parte costituita nel giudizio (e che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo) al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Sovraindebitamento

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o pagare i propri debiti.

Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.

La legge lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

LE SOLUZIONI AL SOVRAINDEBITAMENTO

La crisi da sovraindebitamento può essere gestita perseguendo tre diverse strade.

L’OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto tra le seguenti:

  1. Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
  2. Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso.
  3. Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.

L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO?

Con l’istituzione dell’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE, l’Ordine degli Avvocati intende affrontare il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza e che, secondo la normativa attualmente in vigore, non possono né fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente con l’accordo dei creditori.

I soggetti destinatari sono:

  • consumatori
  • imprenditori agricoli
  • start up innovative
  • imprenditori sotto la soglia di cui all’art. 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
  • imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
  • imprenditori cessati
  • soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.)
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
  • società professionali ex L. 183/2011
  • associazioni professionali o studi professionali associati
  • società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
  • enti privati non commerciali.


CHI NON PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA:

Non possono invece accedere alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento:

  • l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica


CHI E’ IL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’OCC per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di Fermo è stato istituito in attuazione della legge 3 del 2012 ed è iscritto dal 20/07/2017 al n. 119 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L’OCC è un’istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Per dare avvio alle procedure da parte dell’Organismo è necessario compilare l’istanza, che può essere:

  • inviata all’Organismo tramite pec, raccomandata (utilizzando i riferimenti sotto indicati)
  • depositata a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Organismo

COSTI

Con la presentazione dell’istanza è necessario il versamento di € 200,00 + IVA. Il compenso dell’Organismo è calcolato con il preventivo formulato, in applicazione del tariffario OCC, dal Gestore della Crisi che esamina l’istanza.

I pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT75B0615069450CC0011001407.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORGANISMO

Avv. Stefano Chiodini  – Presidente
Avv. Stefano Santarelli – Referente
Avv. Angelo Murgese  – Segretario Amministrativo

Avv. Barbara Toce – Coordinatore Scientifico

Avv. Andrea Agostini
Avv. Luisa Di Ruscio

Avv. Alessia Capretti

 

ORARI E RECAPITI ORGANISMO

Gli Uffici dell’Organismo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Indirizzo: Corso Cavour n. 51 – 63900 Fermo

Telefono: 0734.228714

Fax: 0734.216727
PEC: ord.fermo@cert.legalmail.it
Mail: info@ordineavvocatidifermo.it

 

ALLEGATI UTILI

Sportello del cittadino

Questo servizio è momentaneamente sospeso causa emergenza COVID-19

Regolamento CNF Sportello del Cittadino 

Inaugurazione Sportello del Cittadino COA di Fermo